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Solidarietà: istruzioni sull’incremento del trattamento per il 2014

Pubblicato il 13 marzo 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’INPS, con messaggio n. 3234 dell’11 marzo 2014, fornisce le istruzioni operative sull’incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, ex art. 1, L. n. 863/1984, per l’anno 2014.

 La Legge di stabilità (art. 1, c. 186, L. n. 147/2013), ha infatti stabilito che "per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'art. 1, L. n. 863/1984, è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014".

 Quindi, nel caso di specie, per l’anno in corso il trattamento di integrazione salariale è pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro (rispetto all’80% degli anni scorsi), indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione.

 Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, l’Istituto ha richiamato le indicazioni in merito già fornite con circ. n. 15/2014, punto 3., specificando, però, che per l’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare nel flusso Uniemens il codice di nuova istituzione "F503" e l’importo posto a conguaglio.

 Per i recuperi riferiti a CdS relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le disposizioni già in uso (codici “G704, G705 e F502”).

Per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della prestazione sarà effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10% (ovvero del 20% per gli anni precedenti). 

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