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Mobilità ai reimpiegabili

Pubblicato il 18 marzo 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6112 del 17 marzo 2014, specifica meglio come deve essere effettuata la scelta dei lavoratori da porre in mobilità. 

 Il criterio da adottare non può essere semplicemente quello di prendere in considerazione il reparto soppresso e, dunque, un solo settore dell’azienda: l’intera realtà aziendale deve essere considerata. 

 Ci si può limitare a considerare solo un ramo d’azienda nel caso in cui le professionalità in esso impiegate sono talmente specifiche che non possono essere reimpiegate in altri settori. Viceversa, se il lavoratore può essere occupato anche in altre mansioni, la mobilità deve essere scelta tra tutti i dipendenti e spetta al datore di lavoro dimostrare che un suo dipendente non può essere destinato ad un impiego diverso.

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Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

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Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).