Notizia

Accertamento da redditometro, ad aprile si parte

Pubblicato il 15 marzo 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il fac simile di lettera contenente l’invito a comparire che nei primi giorni del mese di aprile sarà inviato a tutti quei contribuenti che, sulla base dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria, risultano aver sostenuto nel 2009 spese più alte rispetto al reddito dichiarato nel modello Unico 2010. 
Il nuovo accertamento da redditometro, dunque, è pronto per partire e sarà reso operativo a breve anche se, di fatto, il numero dei contribuenti (circa 20mila) che verranno sottoposti a verifica è inferiore a quanto inizialmente pensato. 
Come annunciato dallo stesso direttore Attilio Befera, le lettere di avvio dei controlli riguarderanno “solo casi in cui la differenza tra reddito dichiarato e speso sia eclatante e solo spese effettivamente sostenute, in linea con le indicazione del Garante della privacy”.
Il fisco proseguirà per fasi. 
La prima fase è quella della selezione dei contribuenti da accertare. Si tratta di una verifica interna sulle posizioni che presentano un effettivo e grave grado di criticità, avendo evidenziato una forte divergenza tra reddito dichiarato e spese sostenute, tanto da far auspicare una proficua azione di recupero. 
La seconda fase che coinvolge direttamente il contribuente è quella dell’invito a comparire. Il soggetto individuato è invitato a fornire chiarimenti in merito alla anomalia riscontrata dal Fisco nella fase di selezione. In caso di spiegazioni esaurienti, la pratica viene archiviata. Altrimenti si passa alla fase successiva del tentativo di adesione. 
Attivato il procedimento di accertamento con adesione, il Fisco notifica un nuovo invito al contribuente, che in questo caso è chiamato ad un vero e proprio pre-accertamento simile a quello che interessa coloro che sono soggetti agli studi di settore. Il contribuente può, a questo punto, scegliere due strade: accettare la pretesa tributaria sollevata, pagando le imposte dovute e le sanzioni ridotte a un sesto, oppure aderire al procedimento di adesione e presentarsi per il contraddittorio. In sede di contraddittorio: o si può raggiungere un accordo e chiudere la procedura con il pagamento delle maggiori imposte e delle sanzioni ridotte ad un terzo oppure, se il tentativo di adesione fallisce, si riceverà il vero atto di accertamento emesso dall’ufficio. 
L’ultima fase di tutta la procedura è quella che vede il contribuente raggiunto da un avviso di accertamento. Anche in questo caso si può scegliere come agire. La prima possibilità consiste nel pagare il dovuto, beneficiando della riduzione della sanzioni a un terzo, facendo acquiescenza all’accertamento. Altra opzione, invece, è quella di impugnare l’atto presentando un ricorso alla Ctr competente entro i 60 giorni dalla notifica (è ammessa una proroga in caso di periodo di sospensione feriale). A questo punto occorre, però, tener a mente che se il valore della lite è inferiore a 20mila euro si dovrà procedere con il reclamo, secondo quanto previsto dall’articolo 17-bis del Dlgs 546/92. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).