Nell'ipotesi in cui alla procedura di concordato preventivo consegua quella di fallimento, il disposto dell'articolo 111, comma 2, della Legge fallimentare, come modificato dal Decreto legislativo n. 5/2006, consente di riconoscere la prededuzione non soltanto ai crediti sorti in occasione, ossia durante il corso delle procedure stesse, bensì anche quelli sorti anteriormente, ma funzionali alla procedura.
E' questo il principio di diritto richiamato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 5098 del 5 marzo 2014, alla luce del quale il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame della vicenda specificamente esaminata.
In particolare, – spiega la Suprema corte – il giudice di merito dovrà provvedere all'accertamento della prededucibilità dei crediti in base al distinto criterio basato sul nesso funzionale tra i crediti medesimi e la procedura concorsuale.