Già a decorrere dal periodo d’imposta 2013, la competenza fiscale delle perdite su crediti, diverse da quelle con¬nesse alle procedure concorsuali ovvero ai crediti di modesti importo (art.101, co.5, Tuir), dovrebbe allinearsi a quella civilistica, superando le divergenze del passato. È questo uno degli effetti che pare emergere dalla riscrit¬tura dell’ultimo periodo del comma 5 intervenuta (con esplicito effetto retroattivo al 2013) ad opera dell’art.1, co.160, lett.b), della L. 147/13 (legge di Stabilità 2014), e che è opportuno già tenere in considerazione per la redazione dei bilanci 2013 e del modello Unico 2014. La nuova disposizione prevede infatti che «gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princì¬pi contabili», ed il termine «inoltre» si deve al fatto che, nei periodi precedenti, il legislatore disciplina le perdite derivanti da procedure concorsuali (o accordi di ristrutturazione omologati) e dai cosiddetti “mini-crediti”, vale a dire quelli che contemporaneamente hanno una scadenza di pagamento decorsa da almeno sei mesi al termine del periodo d’imposta e sono di modesta entità (2.500 euro, con innalzamento a 5mila euro per le imprese di più rilevante dimensione, come previsto dall’articolo 27 del DL n. 185/2008). Per queste perdite il legislatore fi¬scale ha previsto un proprio momento per rilevare la competenza, non necessariamente coincidente con quello civilistico ma che, ineludibilmente, non può mai essere antecedente.