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Rivalutazioni all’esame – sindaci

Pubblicato il 19 marzo 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Le rivalutazioni dei beni dell’impresa e delle partecipazioni in imprese controllate o collegate iscritte tra le im-mobilizzazioni, la cui riapertura dei termini si è avuta con la legge di stabilità per il 2014, sono soggette al vaglio del collegio sindacale. Nel caso in cui la società voglia accedere alla rivalutazione dei beni aziendali, il collegio sindacale dovrà vigilare sulla corretta applicazione della legge sotto il duplice profilo della norma fiscale (corretta applicazione della legge di rivalutazione monetaria n. 147/2013) e delle norme civilistiche (artt.2423 e 2426 cod. civ.). Nel caso in cui siano rispettate le condizioni poste dalla normativa fiscale, il Collegio sindacale da un lato deve verificare che la rivalutazione sia realmente necessaria per esprimere l’effettivo valore dei beni e, quindi, in tal senso la rivalutazione sia un’opportunità per far emergere l’effettiva patrimonializzazione dell’impresa (attraverso l’iscrizione della riserva di rivalutazione); dall’altro deve verificare – analizzando i casi concreti – che l’emergere di una contrazione della marginalità, dovuta ai maggiori ammortamenti stanziati in bilancio negli esercizi successivi alla rivalutazione, dipenda da una corretta correlazione tra costi e ricavi e non dal fatto che i maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati (e il conseguente maggior contributo in negativo in conto econo¬mico) non rappresentino correttamente il valore d’uso degli stessi. I sindaci dovranno valutare che la società non abbia quindi deciso di accedere all’istituto per evitare l’immissione di nuova liquidità da parte dei soci o per migliorare la posizione del l’impresa nei confronti dei terzi e del sistema creditizio (grazie al miglioramento degli indici patrimoniali). Il Collegio sindacale è tenuto a vigilare anche sui vincoli di disponibilità e distribuibilità della riserva di rivalutazione statuiti dall’art.13 della L. 342/00 richiamato, in quanto compatibile, dal co.146 della Legge di Stabilità 2014. Infine, in virtù del richiamo operato all’art.11 della L. 342/ 00, il Collegio sindacale deve, nella propria relazione, indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non ecceda il limite di valore costituito dal minore tra il “valore interno d’uso” e il “valore corrente” o “valore di mercato”.

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