Con la risposta all’interpello n. 12 del 25 marzo 2014, il Ministero del lavoro ha affrontato la questione relativa al termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento illegittimo in caso di interposizione fittizia di manodopera.
Sottolinea il Ministero che, in caso di somministrazione irregolare, appalto non genuino e distacco illegittimo, il lavoratore può chiedere al giudice un provvedimento dichiarativo o costitutivo di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni, entro il medesimo termine di decadenza di cui all’art. 6 della Legge n. 604/1966.
Nonostante la giurisprudenza riferibile alla previgente disciplina (Cass. sent. n. 23684/2010), in caso di interposizione nelle prestazioni di lavoro, ritiene che l’eventuale licenziamento intimato dall’interposto nel rapporto di lavoro sia giuridicamente inesistente e non impedisca al lavoratore di far valere in ogni tempo, salva la prescrizione estintiva, il rapporto costituitosi ex lege con l’interponente, l’art. 32, comma 4, Legge n. 183/2010, precisando alla lettera d) l’applicazione, nei predetti casi, del termine decadenziale, sembra contrapporsi alla sopracitata giurisprudenza richiedendo anche in tal caso la previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento, a prescindere dal soggetto che lo abbia comunicato (sia esso l’interponente ovvero l’interposto).
Per quanto concerne il dies a quo per la decorrenza del termine di 60 giorni per la relativa impugnazione:
- in caso di licenziamento scritto con contestuale comunicazione scritta dei motivi (art. 1, comma 37, L. n. 92/2012), il termine decorre dalla data di ricezione, da parte del lavoratore, della comunicazione medesima;
- il licenziamento verbale o di fatto o senza comunicazione dei motivi, è inefficace (art. 2, comma 3, Legge n. 604/1966), per cui, nel caso di specie, non si ritiene applicabile il termine di decadenza di 60 giorni che postula l’esistenza di un licenziamento scritto. In tal caso, il lavoratore può agire per far dichiarare tale inefficacia, contestualmente all’azione per la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro con il fruitore materiale delle prestazioni, senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso, entro il termine prescrizionale di 5 anni.