Solo la stipula del contratto definitivo consente il mantenimento dell'agevolazione prima casa.
La decadenza dal beneficio cosiddetto “prima casa” non si verifica nell'ipotesi in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione effettuata prima del decorso di cinque anni dall'acquisto dell'immobile con i benefici fiscali, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Tuttavia, per il mantenimento dell'agevolazione occorre che, entro l'anno, si proceda con la sottoscrizione del rogito definitivo non essendo sufficiente, per contro, la stipula di un contratto preliminare di vendita; il preliminare, infatti, non definendo il trasferimento del bene, non ha efficacia reale, bensì meramente obbligatoria.
E' il principio ricordato dai giudici della Commissione tributaria regionale della Lombardia nel testo della sentenza n. 556/49/2014.