Le spese per le trasferte o per i compensi ai domiciliatari non sono significative per affermare la sussistenza di un'autonoma organizzazione in capo al professionista.
Il principio è stato enunciato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 7153 del 26 marzo 2014 con la quale è stata rigettata una domanda del Fisco volta ad ottenere il pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico di un avvocato.
L'amministrazione finanziaria aveva fondato le proprie pretese sulla considerazione delle notevoli spese che il legale aveva sostenuto per trasferimenti e compensi di colleghi domiciliatari.
Di alcun rilievo – per i giudici di legittimità – la circostanza che il professionista avesse anche una segretaria “modestamente compensata”.