La confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ex articolo 240 del Codice penale è applicabile, come misura di sicurezza patrimoniale, anche nei confronti di soggetti sforniti di capacità penale, quali le società, qualora il prezzo conseguito dalla commissione del reato sia stato utilizzato per i loro fini.
E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 14600 del 28 marzo 2014.
Nel caso specificamente esaminato dai giudici di legittimità è stata confermata la confisca di una somma di denaro equivalente al prezzo del reato che era stata disposta nei confronti di una banca in conseguenza della commissione, da parte dei legali rappresentanti della medesima, del reato di market abuse.