Nella somma che la Pubblica amministrazione insolvente deve corrispondere all’impresa a titolo di indennizzo per l’indebito arricchimento deve essere ricompresa anche l’Iva.
La specificazione arriva dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7406 del 28 marzo 2014.
La Suprema Corte, dopo aver analizzato le prestazioni di servizi che scontano l’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1 del decreto Iva, ha sottolineato come il legislatore non si sia limitato a considerare nella fattispecie uno specifico tipo negoziale, ma ha adottato un’ampia formula definitora che ricomprende tutte le “prestazioni di servizi” a titolo oneroso.
In esse vanno ricondotte, dunque, pure quelle rese nei confronti della PA, anche nel caso in cui le stesse prestazioni siano oggetto di un’azione giudiziaria (indebito arricchimento).
Ne deriva che in ipotesi di indebito arricchimento, la somma che la PA deve corrispondere a colui che ha subito un danno da diminuzione patrimoniale deve ricomprendere anche l’Iva, non essendoci alcun dubbio sulla sussistenza del requisito soggettivo e oggettivo dell'imposizione, trattandosi a tutti gli effetti di prestazioni rese da un'impresa nel territorio dello Stato.