La crisi di liquidità dell’impresa legata alle precarie condizioni economiche generali giustifica l’omesso versamento Iva solo se determinata da un “evento eccezionale e di rilevanti dimensioni”.
A precisarlo la Corte di Cassazione – Terza sezione penale - con la sentenza 14953 del 1 aprile 2014.
La crisi non esclude il reato di omesso versamento Iva
I Supremi giudici, in controtendenza rispetto alle recenti pronunce della Corte sull’argomento, ritengono infondato il ricorso presentato dall’imprenditore, che aveva omesso di versare l’Iva risultante dalla dichiarazione annuale, sottolineando che:
- la condizione di carenza di liquidità dell’impresa non era stata provata in modo univoco, ma solo prospettata;
- le condizioni economiche precarie, se non provate da eventi eccezionali e di rilevante dimensione, non costituiscono da sole una causa fortuita o di forza maggiore tale da escludere il dolo del reato di omesso versamento.
Pertanto, la crisi di liquidità in ambito aziendale non è da considerare un evento imprevedibile, ma anzi è sempre possibile e legato proprio al rischio d’impresa, a cui l’imprenditore deve saper far fronte con interventi tempestivi sul flusso di cassa aziendale. Inoltre, una aggravante in più nel caso di specie è rappresentata dal fatto che l’imprenditore era pienamente consapevole di omettere il pagamento dell'Iva dovuta.