La Sezione III penale della Corte di cassazione, sentenza n. 15119 del 2 aprile 2014, interviene sulla responsabilità penale per omesso versamento Iva dell’ex amministratore, non in carica alla scadenza dell'adempimento, di una società in concordato preventivo.
Per la responsabilità necessari specifici elementi probatori della predisposizione all'evasione Iva
In merito, viene chiarito che sono necessari specifici elementi probatori che facciano risultare la predisposizione all'evasione Iva della pregressa gestione.
Ma nella sentenza impugnata emerge che il Tribunale, pur con i limitati poteri del riesame, non ha effettuato alcun accertamento.
Non vi è alcun riferimento: sull'eventuale residuo di cassa trovato dal commissario e se la somma fosse stata, o meno, sufficiente, a coprire l'adempimento (se, dunque, l'omissione fosse riconducibile piuttosto al commissario); sulle ragioni del mancato versamento dell'Iva da parte del commissario; sulla situazione della società già commissariata; sulla gestione precedente; se il mancato accantonamento delle somme fosse finalizzato all'evasione dell'Iva.
Nel caso di specie, dunque, il sequestro dei beni del precedente amministratore, per omesso accantonamento dell'imposta che non aveva consentito al commissario giudiziale il versamento (in violazione dell'articolo 10-ter del Dlgs 74/2000), è illecito e la sentenza è impugnata e rinviata per un nuovo esame.