Dall’8 aprile 2014 partono i nuovi controlli di validità e di coerenza dell’autorità doganale per la concessione del beneficio fiscale della sospensione del pagamento dell’Iva all’atto dell’importazione dei beni destinati a proseguire verso un altro stato membro.
La precisazione giunge dalla nota protocollo 3540 del 2 aprile dell’Agenzia delle Dogane, che ha chiarito le disposizioni comunitarie sulla compilazione della dichiarazione doganale nel caso di opzione per il regime sospensivo di cui all’articolo 67, comma 2-bis, del Dpr 633/72.
Beneficio della sospensione del pagamento Iva
Il regime sospensivo consente all’importatore di beneficiare della sospensione del pagamento dell’Iva all’atto dell’importazione a condizione che le merci vengano spedite ad un soggetto passivo in un altro Stato membro, nel quale l'Imposta sarà assolta. Inoltre, il numero di partita Iva dell'importatore e dell'acquirente devono risultare presenti nell'archivio Vies.
Il regolamento Ue n. 756/12 ha apportato alcune modifiche al precedente regolamento Cee n. 2454/93 circa la compilazione della dichiarazione doganale nell'ipotesi di ricorso al suddetto regime sospensivo.
Le modifiche apportate alle disposizioni comunitarie di attuazione del codice doganale hanno però evidenziato alcune carenze nell’attività di controllo con connesse perdite nella riscossione dell’Iva.
Per evitare tutto ciò, nel nostro ordinamento sono stati introdotti i commi 2-bis e 2-ter al citato articolo 67, che prevedono che per potersi avvalere del beneficio fiscale della sospensione dell’Iva, l’importatore deve indicare nella casella 44 della dichiarazione doganale:
- il numero di partita Iva attribuitogli nello stato membro di importazione preceduto dal codice certificato Y040, oppure il numero di partita Iva del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice Y042;
- il numero di identificazione Iva del cessionario debitore d'imposta stabilito nello stato membro di immissione in consumo preceduto dal codice Y041.
Secondo la nota 3540/2014 tali indicazioni valgono anche in caso di applicazione del regime 63, ossia per la reimportazione di merci con immissione in consumo in altro stato membro. L’utilizzo di questi codici garantisce una prassi uniforme all’interno della Ue all’atto dell’applicazione del regime sospensivo in oggetto.