Notizia

INPS. Pensioni in regime di cumulo

Pubblicato il 03 aprile 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’art. 1, commi da 239 a 246, della Legge n. 228/2012, ha introdotto a decorrere dall’1 gennaio 2013 il cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26, della Legge n. 335/1995, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione. 

 Stante quanto sopra, l’INPS, con messaggio n. 3759 dell’1 aprile 2014, ha comunicato di aver aggiornato la procedura di liquidazione delle pensioni per consentire la liquidazione delle pensioni dirette di vecchiaia ed inabilità derivanti dal cumulo dei periodi assicurativi. 

 Come chiarito nel suddetto messaggio, per tali prestazioni la decorrenza non potrà essere antecedente il mese di febbraio 2013. 

 Inoltre viene specificato che: 

 - per le pensioni di vecchiaia e di inabilità ex comma 239, il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’Inps che stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli Enti interessati al regime di cumulo; 

 - per le pensioni di inabilità ex comma 240 l’Ente tenuto al pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è l’Ente istruttore; 

 - stante l’integrazione tra Inpdap, Enpals ed Inps le quote di pensione di inabilità ex comma 240 saranno sempre pagate dall’Inps anche nei casi in cui l’ente di ultima iscrizione sia ex-Inpdap ed ex-Enpals; 

 - nel caso in cui l’Ente Istruttore sia l’INPGI il pagamento delle quote di pensione sarà a carico di detto Ente.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...