Diverse e molteplici sono le disposizioni per le prestazioni a sostegno del reddito recentemente approvate per cui l’INPS, con messaggio n. 3787 del 2 aprile 2014, ha fornito istruzioni in merito.
Per quanto concerne l’art. 11 del D.L. n. 145/2013 (Destinazione Italia), convertito dalla Legge n. 9/2014, l’Istituto ha chiarito che la nuova norma non comporta innovazioni in tema di concessione della corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità per i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, per cui, poiché l’atto di aggiudicazione dell’affitto o della vendita presuppone un atto di licenziamento da parte della società sottoposta a procedure concorsuali e costituisce esercizio di attività autonoma, gli Uffici Regionali del Lavoro valuteranno, alla luce di tale disposizione, la sussistenza dei presupposti per l’anticipazione in questione.
L’art.1, comma 185 della Legge n. 147/2013, (Legge di stabilità 2014), riforma i Fondi di solidarietà e nelle more dell’adeguamento della disciplina l’Istituto informa che è stata proposta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un’interpretazione del quadro legislativo che consenta di gestire il periodo transitorio, in particolare la proposta prevede che, a far data dal 1.1.2014 e fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 3, c. 42 della Legge n. 92/2012, le domande presentate presso l’Inps entro il 31.12.2013, non ancora deliberate dai rispettivi Comitati amministratori, debbano essere sottoposte all’esame del Comitato per le conseguenti decisioni.