Le modifiche apportate al Testo Unico dell’apprendistato dall’art. 2, D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, hanno ricadute di rilievo sui profili sanzionatori.
La scomparsa del PFI
La prima riforma è relativa alla lett. a) del comma 1, art. 2, D.Lgs. n. 167/2011, che richiedeva l’obbligo di forma scritta del contratto, del patto di prova e del Piano Formativo Individuale (PFI) che poteva essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di apprendistato.
L’art. 2 del D.L. n. 34/2014, ha eliminato l’obbligo della forma scritta del Piano Formativo Individuale, che vale solo per i contratti di apprendistato stipulati dal 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto.