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Lavoratrice in gravidanza. Datore tenuto a valutare i rischi

Pubblicato il 10 aprile 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il D.Lgs. n. 151/2001 tutela la sicurezza e salute delle donne dall’inizio della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, a patto che queste abbiano avvisato il datore di lavoro del proprio stato. 

 Il datore di lavoro, dal canto suo, è obbligato ad effettuare una valutazione dei rischi specifici per la maternità, tenendo presente non solo i rischi elencati negli allegati A e B al Testo Unico sulla maternità e paternità, ma anche e soprattutto i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C al medesimo Testo, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

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Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

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Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

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