A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità per il 2014 (L. 147/2013) alla disciplina dell’istituto della mediazione tributaria, soprattutto nel caso in cui si venga raggiunti da una cartella di pagamento, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta riscrivendo in modo dettagliato le avvertenze che accompagnano i ruoli emessi dall’Amministrazione finanziaria (consulta anche l’articolo di Edicola: "Mediazione tributaria, al via le nuove regole della Stabilità 2014”).
Lo ha fatto con il provvedimento del 2 aprile 2014 che espone le novità e illustra la rinnovata sezione relativa alle modalità di presentazione del reclamo/mediazione e del ricorso.
La Stabilità 2014 e le modifiche al Dlgs 546/1992
Con le modifiche apportate all’art. 17-bis, Dlgs 546/92, ai fini della presentazione del ricorso giudiziale, contro gli atti emessi dal Fisco, per controversie di valore non superiore a 20mila euro, è necessario presentare preliminarmente reclamo all’ufficio che ha emesso l’atto impugnabile, con richiesta di mediazione.
La presentazione del reclamo, quindi, non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma di procedibilità.
La presentazione del reclamo sospende la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato.
Al termine dei novanta giorni dalla presentazione del reclamo, entro il quale si deve concludere il procedimento di mediazione, si applicano le stesse regole stabilite per i termini processuali.
Tutto ciò deve essere reso noto al contribuente. Ogni cartella che viene ora notificata dovrà contenere anche l’avviso al destinatario di procedere con l’eventuale preliminare reclamo/mediazione.