Notizia

Riforma dei motivi di cassazione applicabile alle liti fiscali

Pubblicato il 08 aprile 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Le nuove regole sui motivi del ricorso per cassazione contenute nel Decreto Legge n. 83/2012, cosiddetto Decreto crescita, si applicano anche ai ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali. 
Le modifiche interessano i processi tributari sia per quanto riguarda la nuova formulazione del n. 5) dell'articolo 360 del Codice di procedura civile, sia per quanto riguarda l'ultimo comma dell'aggiunto articolo 348-ter del Codice di procedura civile. 
Omesso esame 
In primo luogo, quindi, la sentenza tributaria d'appello è impugnabile “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. 
Doppia conforme 
In secondo luogo, la proponibilità del ricorso per cassazione è ammessa esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360, qualora l'impugnazione sia proposta avverso una sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione appellata. 
E' questo il principio enunciato nel testo della sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014 e con cui le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno sciolto il nodo del dibattito che, sulla questione, era aveva interessato dottrina e giurisprudenza. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).