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Riforma dei motivi di cassazione applicabile alle liti fiscali

Pubblicato il 08 aprile 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Le nuove regole sui motivi del ricorso per cassazione contenute nel Decreto Legge n. 83/2012, cosiddetto Decreto crescita, si applicano anche ai ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali. 
Le modifiche interessano i processi tributari sia per quanto riguarda la nuova formulazione del n. 5) dell'articolo 360 del Codice di procedura civile, sia per quanto riguarda l'ultimo comma dell'aggiunto articolo 348-ter del Codice di procedura civile. 
Omesso esame 
In primo luogo, quindi, la sentenza tributaria d'appello è impugnabile “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. 
Doppia conforme 
In secondo luogo, la proponibilità del ricorso per cassazione è ammessa esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360, qualora l'impugnazione sia proposta avverso una sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione appellata. 
E' questo il principio enunciato nel testo della sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014 e con cui le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno sciolto il nodo del dibattito che, sulla questione, era aveva interessato dottrina e giurisprudenza. 

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Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).