Alla morte del contribuente, gli eredi, ai sensi dell'articolo 65, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973, devono comunicare all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
Questo obbligo consente agli uffici finanziari di azionare direttamente nei loro confronti le obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius.
Notifica dell'accertamento
Ne consegue che se la comunicazione viene effettuata, l'avviso di accertamento deve essere notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato.
L'inosservanza di questo procedimento, che presuppone l'acquisto da parte dell'Amministrazione della notizia della morte del contribuente, comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso.
E' quanto puntualizzato dalla Cassazione nel testo dell'ordinanza n. 8213 dell'8 aprile 2014 e con cui è stato ritenuto illegittimo un avviso di accertamento che era stato notificato ad uno solo degli eredi del contribuente nonostante la conoscenza da parte dell'Ufficio del decesso del contribuente e l'avvenuta comunicazione delle generalità degli eredi.