Lo svolgimento di una libera professione si colloca al di fuori dell'area di applicazione dell'Irap solo a condizione che il professionista operi senza dipendenti e con le risorse umane e strumentali strettamente necessarie allo svolgimento della professione.
Autonoma organizzazione
Il requisito dell'autonoma organizzazione, infatti, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, è riscontrabile quando il contribuente che esercita attività di lavoro autonomo:
-sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione;
-impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
In ogni caso, è onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dimostrare l'assenza delle citate condizioni.
Segretaria part-time
E' questo l'assunto puntualizzato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 7609 del 2 aprile 2014 e con cui è stato riconosciuto come soggetto ad Irap un avvocato che si avvaleva del lavoro di una dipendente, ancorché con mansioni di segretaria part-time.
In particolare, è stata ritenuta priva di valore la circostanza che la dipendente non svolgesse la medesima attività del professionista e non fosse in grado, ossia, di sostituirlo.