Notizia

Processo tributario e documenti tardivi

Pubblicato il 10 aprile 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Le notizie e i dati non esibiti in risposta ai questionari o agli inviti dell'ufficio finanziario non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. 
E' questa la preclusione istruttoria sancita dall'articolo 32 del D.P.R. n. 600/73. 
Inammissibilità dei documenti, al Fisco la dimostrazione di averli già richiesti 
In ogni caso, spetta all'amministrazione finanziaria che, in giudizio, eccepisca l'inammissibilità dell'acquisizione dei documenti presentati dal contribuente non in sede amministrativa, ma in sede contenziosa, fornire elementi certi per escludere che detta documentazione non sia già stata prodotta in precedenza o comunque nota all'amministrazione. 
Quest'ultimo assunto è stato puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8299 del 9 aprile 2014. 

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).