Legittimo l’accertamento fiscale nei confronti dell’imprenditore che, in sede di ispezione da parte degli uffici del Fisco, si rifiuta di collaborare con gli agenti non esibendo le schede clienti/fornitori, anche se custodite presso il consulente.
Il rifiuto di esibizione della documentazione obbligatoria, nel caso si ravvisi l’intento doloso del contribuente, equivale alla volontà del contribuente di volerla nascondere, ossia di volere impedire che l’accertatore proceda all’ispezione del documento. Presunzione che può essere superata solo nel caso di forza maggiore o caso fortuito (contabilità rubata o smarrita per calamità). Di fatto, dunque, il rifiuto non inficia la validità dell’atto di accertamento induttivo.
A stabilirlo la corte di cassazione con la sentenza n. 8539 dell’11 aprile 2014.