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Cessione del ramo aziendale stabilmente organizzato

Pubblicato il 16 aprile 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, per ramo autonomo di azienda, suscettibile di trasferimento, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile. 
In occasione del trasferimento, questa entità deve conservare la propria identità e ciò presuppone una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento.
Sulla base di questi assunti la Cassazione, con la sentenza n. 8756 del 15 aprile 2014, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato l'inefficacia di una cessione di ramo aziendale nei confronti di un dipendente della cedente il cui contratto di lavoro era stato trasferito proprio nell'ambito di questa operazione. 
Accolte le doglianze del lavoratore il quale aveva impugnato il trasferimento asserendo che il ramo d'azienda fosse privo di una reale consistenza e autonomia funzionale in quanto artificiosamente creato al solo scopo di essere ceduto. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).