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Cessione del ramo aziendale stabilmente organizzato

Pubblicato il 16 aprile 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, per ramo autonomo di azienda, suscettibile di trasferimento, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile. 
In occasione del trasferimento, questa entità deve conservare la propria identità e ciò presuppone una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento.
Sulla base di questi assunti la Cassazione, con la sentenza n. 8756 del 15 aprile 2014, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato l'inefficacia di una cessione di ramo aziendale nei confronti di un dipendente della cedente il cui contratto di lavoro era stato trasferito proprio nell'ambito di questa operazione. 
Accolte le doglianze del lavoratore il quale aveva impugnato il trasferimento asserendo che il ramo d'azienda fosse privo di una reale consistenza e autonomia funzionale in quanto artificiosamente creato al solo scopo di essere ceduto. 

Prossime scadenze

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Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...