Ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, per ramo autonomo di azienda, suscettibile di trasferimento, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile.
In occasione del trasferimento, questa entità deve conservare la propria identità e ciò presuppone una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento.
Sulla base di questi assunti la Cassazione, con la sentenza n. 8756 del 15 aprile 2014, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato l'inefficacia di una cessione di ramo aziendale nei confronti di un dipendente della cedente il cui contratto di lavoro era stato trasferito proprio nell'ambito di questa operazione.
Accolte le doglianze del lavoratore il quale aveva impugnato il trasferimento asserendo che il ramo d'azienda fosse privo di una reale consistenza e autonomia funzionale in quanto artificiosamente creato al solo scopo di essere ceduto.