La Corte costituzionale, con sentenza n. 98 del 16 aprile 2014, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 17-bis, comma 2, del Decreto legislativo n. 546/1992 nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera della Legge n. 147/2013, con riferimento alla specifica previsione secondo cui l'omissione della presentazione del reclamo comporta l'inammissibilità del ricorso.
Tale previsione, comportando la perdita del diritto di agire in giudizio e, quindi, l'esclusione della tutela giurisdizionale, si porrebbe in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione.
La Consulta ha ritenuto, per contro, estranea all'oggetto del giudizio ogni valutazione sulla legittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 17-bis nel testo attualmente vigente, per come sostituito dalla Legge Stabilità 2014.
Nella stessa pronuncia sono state dichiarate inammissibili o non fondate tutte le ulteriori questioni sottoposte al vaglio di costituzionalità dalle varie commissioni tributarie.
In particolare, sono risultate inammissibili le censure concernenti la preclusione, ai contribuenti, della tutela cautelare giurisdizionale durante la procedura amministrativa introdotta con il reclamo; la mancata previsione, nel caso di accoglimento del reclamo, del ristoro delle spese sostenute dal contribuente per la presentazione dello stesso e per lo svolgimento della successiva procedura amministrativa.
“Non fondate” sono state qualificate le questioni relative all'obbligo, per chi intende proporre ricorso avverso atti di valore non superiore a ventimila euro, di presentare preliminarmente reclamo; alla mancata previsione che la mediazione sia svolta da un terzo; all'obbligo che il contribuente indichi nel reclamo le prospettazioni difensive senza che gli venga consentito di modificarle nell'eventuale successivo giudizio.