La cartella esattoriale che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve contenere giustificazioni congrue, sufficienti ed intellegibili.
Tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'articolo 3 della Legge n. 241/1990, recepiti, per la materia tributaria, dall'articolo 7 della Legge n.
212/2000. E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 8934 del 17 aprile 2014, pronunciata per confermare l'annullamento di una cartella di pagamento relativa ad accertamento di minor credito d'imposta e recupero del medesimo, adottata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.