La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8450 del 10 aprile 2014, si è occupata della delicata questione relativa al licenziamento di un lavoratore disabile, assunto tramite il collocamento obbligatorio, per aggravamento delle condizioni di salute dello stesso.
Nel caso di specie il lavoratore era stato inviato a visita presso la competente Commissione medica la quale non lo aveva, però, dichiarato completamente inabile al lavoro, bensì abile con la limitazione di evitare la "prolungata stazione eretta".
Tuttavia, poiché nell'organizzazione aziendale non vi erano posizioni lavorative compatibili con tale limitazione, l’azienda lo aveva licenziato.
Ai sensi dell’art. 10, Legge n. 68/1999, qualora si riscontri una condizione di aggravamento del disabile che sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, lo stesso ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista.
Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta Commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
Poiché la verifica di tali condizioni è categoricamente riservata alla competenza dell’apposita Commissione, che valuta le condizioni stesse del lavoratore in funzione della maggior tutela riservata ai disabili (vedi Cass. n. 15269 del 2012), la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto del lavoratore ad essere reintegrato in quanto la Commissione non aveva mai dichiarato la definitiva impossibilità di reinserirlo all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro.