La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17027 del 17 aprile 2014 ha confermato che per installare un sistema di videosorveglianza occorre l’accordo con le RSA o, in difetto, l’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro, anche nel caso in cui il controllo non sia di tipo occulto.
Infatti, il comma 2, art. 4, Legge n. 300/1970, richiede l’accordo con le parti sociali o l’autorizzazione della DTL competente, qualora l’installazione delle apparecchiature di controllo – dalle quali derivi la possibilità di controllo a distanza della attività dei lavoratori - sia conseguenza di esigenze organizzative, produttive o finalizzata alla sicurezza del lavoro.
Insostenibile è, inoltre, per la Suprema Corte, la tesi difensiva dell’insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, secondo la quale il datore di lavoro, nato e vissuto per lungo tempo negli Stati Uniti, avrebbe ignorato le prescrizioni imposte dallo Statuto dei lavoratori, in quanto il “datore” è soggetto tenuto alla conoscenza delle prescrizioni imposte a tutela dei propri dipendenti.