Notizia

Camere di commercio con più poteri sanzionatori e di accertamento

Pubblicato il 30 aprile 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Confermati dal Mise in capo alle camere di commercio i poteri di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni in relazione alle ipotesi previste dall'articolo 2631 C.c. in materia di omessa convocazione assembleare. 
La precisazione arriva con la lettera circolare n. 72265 del 29 aprile 2014 del dipartimento Registro delle imprese dello stesso Ministero.
Omessa convocazione assemblea, le sanzioni dalle camere di commercio
Essendo sorto il dubbio se i suddetti poteri sanzionatori fossero da ricondurre in capo al prefetto, i tecnici del Mise hanno chiesto chiarimenti al ministero dell’Interno. 
Dalla circolare 13308/44 dell'Interno la precisazione che, sebbene siano da confermare i poteri sanzionatori del prefetto in tema di applicazione delle sanzioni amministrative in mancanza di un ufficio periferico a cui rinviare la competenza della materia della violazione, le camere di commercio devono essere individuate come gli organismi territorialmente competenti per sanzionare l'omessa convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci. 
Ne deriva che il potere di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2631 del c.c. - variabile dai 1.032,00 ai 6.197,00 euro ed applicabile agli amministratori e ai sindaci delle società per mancata convocazione assembleare - è trasferito alle camere di commercio, in virtù del Dlgs n. 112/1998 secondo il quale le Cciaa sono subentrate in tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e di irrogazione sanzioni prima in capo agli Upica (Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2024
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa ...