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Contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro, deducibile dal Cud 2015

Pubblicato il 29 aprile 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Partirà da maggio 2014 la trattenuta che mensilmente la previdenza obbligatoria opererà sui trattamenti pensionistici interessati al prelievo (pensioni d'oro) del contributo di solidarietà. In particolare riguarda le pensioni al lordo complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo e solo per la parte eccedente i limiti previsti. 

 A darne notizia l’Inps con il messaggio 4294 del 28 aprile 2014. 

 Disposto dalla legge di Stabilità 2014, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, il contributo interessa i trattamenti pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ed i vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. 
Periodo precedente: gennaio - aprile 2014
L’importo del conguaglio riferito al periodo precedente l’elaborazione viene rateizzato da maggio a dicembre 2014. 
Il contributo è deducibile dal reddito
Come ricordato nel messaggio, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito in base al principio di competenza e ha effetto anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all’Irpef. 

 Pertanto dovrà essere esposto nel Cud 2015, circostanza che determina la certificazione distinta della trattenuta da parte degli Enti. 

 Le istruzioni per la deduzione sono dettate con la circolare n. 4 del 28 febbraio 2012 dell’agenzia delle Entrate. 



Prossime scadenze

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Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

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Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...