Notizia

COVIP. Determinazione del contributo dovuto per l’anno 2014

Pubblicato il 30 aprile 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con deliberazione del 16 aprile 2014, la COVIP ha approvato le disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2014. 

 Innanzitutto, si ricorda che al versamento dei contributi sono tenute le forme pensionistiche complementari che al 31 dicembre 2013 risultavano iscritte all’albo di cui all’art.19, comma 1, del Decreto n. 252/2005. 

 Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2014, dai soggetti suddetti, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2013. 

 Ciascuna forma pensionistica complementare deve versare il contributo dovuto entro il 31 maggio 2014 e, in caso di cancellazione dall’albo prima della predetta scadenza, la forma pensionistica complementare deve effettuare il versamento prima della cancellazione stessa. 

 Il contributo va versato sul conto corrente bancario n. IT85 B 05696 03211 000006150X43 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: "Fondo pensione n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2014". 

 A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2014, le forme pensionistiche sono tenute a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it). 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 febbraio 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).

Scadenza del 28 febbraio 2025
Rottamazione quater

Versamento settima rata di quanto dovuto ai fini della c.d “rottamazione quater”.È riconosciuta la “tolleranza” di 5 giorni e pertanto il versamento è c...

Scadenza del 28 febbraio 2025
Iva Stampati fiscali

Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2024 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.

Scadenza del 28 febbraio 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2024 (soggetti mensili);al quarto trimestre 2024 (so...