Il ministero del Lavoro, con lettera circolare 8051 del 2 maggio 2014, divulga la sentenza del Consiglio di Stato (Sesta sezione, 863/2014 del 24 febbraio), che approfondisce ulteriormente la materia dell’accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso ispettivo.
Tutelata la riservatezza dei lavoratori in sede ispettiva
Al fine di stabilire un orientamento uniforme su un tema molto dibattuto, che riguarda appunto le tutele costituzionali poste a difesa dei lavoratori rispetto al diritto di difesa della stessa società, il Consiglio di Stato, con la recente sentenza, ribalta il precedente orientamento sancito dal Tar del Lazio (sentenza 743/2013) e ribadisce la legittimità della sottrazione delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva alle istanze di accesso inoltrate dai datori di lavoro o dagli altri coobbligati in solido.
Per il Consiglio di Stato è, dunque, fondamentale che i lavoratori possano collaborare con le autorità amministrative e giudiziarie senza il timore di subire delle ritorsioni.
A tal fine, assume fondamentale rilevanza la tutela della riservatezza del lavoratore che in sede ispettiva rende le sue dichiarazioni, al fine di prevenire non solo eventuali ripercussioni/pressioni contro gli stessi da parte del datore di lavoro, ma anche per preservare l’interesse generale nei confronti del controllo sulla regolare gestione del rapporto di lavoro. Il divieto di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori è valido non solo nei confronti dei datori di lavoro, ma anche per le società coobbligate in solido rispetto a quella per cui lavorano i dipendenti.