Il Tar del Lazio, con ordinanza n. 1932 del 30 aprile 2014, si è pronunciato sulla domanda cautelare di sospensione del decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2014 contenente l'obbligo di accettare i pagamenti con il bancomat in caso di importi superiori ai trenta euro, disposto a carico di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi anche professionali.
I giudici amministrativi, in particolare, hanno ritenuto che la domanda diretta all'annullamento del Decreto citato non fosse caratterizzata da evidente “fumus boni juris” tale da rendere opportuna la sospensione del provvedimento medesimo.
Ad una prima valutazione, – si legge nel testo dell'ordinanza - l'atto impugnato non risulta viziato da illegittimità né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell'eccesso/sviamento del potere.
Ed infatti, il provvedimento in oggetto ha solo dato attuazione ad un obbligo generale di fonte legale limitandosi a prevedere, nel rispetto della norma attributiva del potere di normazione secondaria, un termine di decorrenza differenziato in relazione a distinte classi di imprese e professionisti e l'importo minimo dei pagamenti ai quali si applica la nuova disposizione di legge.
L'istanza di annullamento e sospensione del Decreto ministeriale in oggetto era stata presentata dal Consiglio nazionale degli architetti.