Notizia

Motivazione dell'accertamento non integrabile in giudizio

Pubblicato il 08 maggio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La motivazione contenuta nell'avviso di accertamento o di rettifica individua e delimita l'ambito delle contestazioni dell'Ufficio finanziario nel successivo giudizio di merito.
Strumento a garanzia del diritto di difesa del contribuente è, infatti, la motivazione medesima che permette al contribuente di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria ai fini della predisposizione di un'utile difesa nell'eventuale fase di impugnazione. 
All'interno dell'avviso di accertamento notificato al contribuente, quindi, devono essere esplicate tutte le conoscenze dell'Ufficio nonché il completo iter logico-giuridico seguito dal medesimo per giungere alla pretesa. 
E tutti questi elementi non possono essere integrati o modificati nel corso del giudizio di opposizione; non può essere alterata, ossia, la sostanza dell'accertamento oggetto di impugnazione. 
E' quanto ricordato dai giudici di Cassazione con la sentenza n. 9810 del 7 maggio 2014

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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).