Il Dl 66/2014 ha previsto a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati un credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito, al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro.
Il credito è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta, a partire dal mese di maggio, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 48 del 7 maggio 2014, ha istituito il codice tributo che consente ai sostituti d'imposta che erogano il bonus Irpef, di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, le somme riconosciute in busta paga ai lavoratori dipendenti e assimilati.
Il codice è: "1655", denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66".
La compensazione applicabile dai sostituti è quella esterna, di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/97.