La Legge Fornero (n. 92, del 28 giugno 2012) ha riformato l’art. 7 della Legge n. 604 del 15 luglio 1966 prevedendo il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Commissione di conciliazione istituita ex art. 410 c.p.c. presso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
La nuova procedura è obbligatoria per i datori di lavoro che posseggono i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, comma 8, Legge n. 300/1970, ovvero:
- che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento, occupano alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditori agricoli;
- che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti e l’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti;
- che occupano più di sessanta dipendenti.