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INPS. Interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Pubblicato il 05 maggio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con circolare n. 54 del 2 maggio 2014, l’INPS ricorda che l’articolo 30 del DPR n. 602/1973 dispone l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. 

 Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. 

 L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento Protocollo n. 51685/2014 del 10 aprile 2014, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,14% in ragione annuale. 

 Pertanto, chiarisce l’Istituto, la nuova misura degli interessi di mora è fissata al 5,14% in ragione annuale con decorrenza 1° maggio 2014, non solo per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, ma anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000. 

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