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Contratti di solidarietà: per i contributi valgono trasferimento d’azienda e successione di appalti

Pubblicato il 06 maggio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti presentata da una società, fornisce precisazioni sul contributo ai lavoratori in caso di contratto di solidarietà, ex art. 5, commi 5 e 8, Legge n. 236/1993.

 Il contributo è riconosciuto al lavoratore che abbia un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno novanta giorni dalla data della richiesta dell’ammortizzatore sociale. Tuttavia, chiarisce il Ministero con nota prot. 14662 del 17 aprile 2014, l’anzianità aziendale può essere valutata: 

- in caso di trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c., cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle due imprese; 

- in caso di successione di appalti, conformemente a quanto previsto dall’INPS con circolare n. 30 del 2.3.2012, cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, qualora i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da un’impresa all’altra.

Prossime scadenze

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Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
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Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

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Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).