Notizia

Inquadramento previdenziale ed omessa dichiarazione di variazione dell’attività

Pubblicato il 06 maggio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, sentenza n. 8558 dell’11 aprile 2014, ha ritenuto equiparabili le inesatte dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’attività svolta e l'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività stessa, in relazione alla decorrenza dell’efficacia del diverso inquadramento previdenziale a seguito di tali comportamenti. 

 A tal proposito, la Suprema Corte ha ricordato che la variazione dell’inquadramento, ai fini previdenziali, di una ditta a seguito di provvedimenti adottati dall’INPS di ufficio o su richiesta dell’azienda produce effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato. 

 L’efficacia ex nunc delle variazioni è finalizzata a non imporre ai datori di lavoro le conseguenze, sul piano contributivo, di eventuali ritardi imputabili all’Ente previdenziale nell’assicurare la corrispondenza della classificazione, a fini previdenziali, all’effettiva attività svolta dagli stessi datori di lavoro. 

 Tuttavia, l'efficacia ex nunc risulta espressamente esclusa nei “casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro”, atteso che in tal caso il ritardo nell’assicurare la corrispondenza della classificazione è imputabile al datore di lavoro. 

 Per gli Ermellini, l’identità della ratio impone di estendere la stessa deroga all’ipotesi di omessa comunicazione, agli Enti previdenziali, di variazioni della propria attività, da parte del datore di lavoro, in violazione di obbligo imposto, al pari dell’obbligo di denuncia iniziale dell’attività. 

 Infatti è evidente, conclude la sentenza, che le due condotte di cui si discute - le inesatte dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’attività svolta e l’omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività stessa - non possano non essere equiparate sia per quanto riguarda la relativa sanzione amministrativa, sia con riferimento alla produzione dell’effetto dell’attribuzione della efficacia retroattiva alla variazione della classificazione che viene conseguentemente disposta dall’Ente previdenziale. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).