Con l’introduzione dell’art. 9, c. 5, D.L. n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013, è stato confermato il principio della pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie che, quindi, sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.