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Chiarimenti INPS

Pubblicato il 07 maggio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’INPS, con circolare n. 57 del 6 maggio 2014 ha chiarito che: 

 - le comunicazioni preventive del datore di lavoro sono valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del lavoratore dall’art. 8, c. 5, Legge n. 160/1988, per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie ed in deroga (trattasi dell’obbligo a carico del lavoratore di comunicare all’INPS lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale, pena la decadenza del diritto al trattamento); 

 - la comunicazione preventiva obbligatoria del datore di lavoro è equipollente alla comunicazione obbligatoria gravante sul lavoratore beneficiario dell’indennità di mobilità, anche in deroga (in tal caso vige l’obbligo di comunicare l’inizio della rioccupazione durante la fruizione dell’indennità di mobilità, compresa quella in deroga, nei 24 mesi successivi alla corresponsione anticipata della mobilità e dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia); 

 - in caso di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato, la riforma introdotta con la legge 92/2012 ha già previsto e disciplinato che la comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro sia sufficiente a determinare la sospensione dell’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI. 

 Al contrario, permane, a pena di decadenza, l’obbligo del lavoratore alla ripresa del lavoro con un rapporto di co.co.co., anche a progetto, di informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, e di dichiarare il reddito annuo che si prevede di trarre dall’attività medesima. 

 Tuttavia, la circolare INPS ricorda che il disposto dell’art. 9, c. 5, del DL n. 76/2013, è applicabile limitatamente ai casi di rioccupazione comunicati dal datore di lavoro tramite il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, per cui i lavoratori potranno essere ancora assoggettati alle sanzioni previste dalla legge, nelle seguenti ipotesi: 

 - in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennità di mobilità ordinaria o in deroga, trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI, per la tipologia del rapporto non è assoggettata all’obbligo della preventiva comunicazione dell’assunzione da parte del datore di lavoro, così come per il pubblico impiego non privatizzato e le attività di lavoro autonomo rese in forma non coordinata e continuativa; 

 - in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennità di mobilità ordinaria o in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI, sia relativa a rapporto di lavoro instaurato con datori di lavoro stranieri sul territorio di uno Stato estero; 

 - nei casi previsti negli ultimi due periodi del c. 2, art. 9-bis, DL n. 510/1996, convertito in Legge n. 608/1996, in relazione ai quali si prevede che le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare l’assunzione dei lavoratori temporanei entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione (modello UNIFICATO SOMM). Lo stesso termine di comunicazione deve essere rispettato dalle pubbliche amministrazioni. 

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