La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9597 del 5 maggio 2014, ha riconosciuto la legittimità di un licenziamento intimato ad un autista il quale aveva causato un incidente che aveva comportato danni al carico trasportato.
La responsabilità del lavoratore era stata accertata dalle risultanze del cronotachimetro installato sull’automezzo, il quale riportava una velocità pari ad 80 Km/orari a fronte di un limite di velocità di 40 Km/orari, nonché dal prontuario della Polstrada.
Per la Suprema Corte, nel caso di specie la negligenza, dimostrata in occasione del sinistro stradale, nell'esatto adempimento della prestazione lavorativa, rappresenta grave inadempimento degli obblighi posti a carico del lavoratore e può costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento per il venir meno, da parte del datore di lavoro, della fiducia sull'esattezza delle future prestazioni lavorative dell’autista.