Notizia

Legittimo il licenziamento anche se il lavoratore è stato assolto

Pubblicato il 08 maggio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9654 del 6 maggio 2014, si è occupata del caso di un lavoratore licenziato per giusta causa per aver aggredito fisicamente un dirigente. 

 Nel caso di specie, nonostante i fatti, a seguito di querela, fossero stati oggetto di procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione, il Tribunale aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore ritenendo che l'aggressione ai danni di un superiore gerarchico costituisse atto contrario alle norme della comune vita e del vivere civile e fosse idonea a far venir meno il rapporto di fiducia.

 La causa è giunta in Cassazione e la Suprema Corte ha ribadito - in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale – che il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche nell’ipotesi in cui l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità dello stesso all’imputato, ossia quando l’assoluzione sia stata pronunciata a norma dell’art. 530, 2° comma, c.p.p. (Cass. n. 25538 del 2013; Cass. n. 3376 del 2011; Cass. n. 5676 del 2010, Cass n. 20325 del 2006). 

 Quindi, concludono gli Ermellini, esclusa l'efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio civile, correttamente la Corte territoriale ha proceduto ad una autonoma valutazione del complesso probatorio in questione ai fini dell’accertamento della condotta del lavoratore e della sussistenza della giusta causa del licenziamento (in questo senso Cass. n. 13353 del 2012).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 ottobre 2026
CPB 2025-2026 Sanatoria 2019-2023

Versamento ottava rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine ...

Scadenza del 16 ottobre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).