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Scostamento dall'accordo solo se motivato

Pubblicato il 10 maggio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In ambito penale, il giudice non risulta vincolato, nella determinazione dell'imposta evasa da ritenersi rilevante ai fini della valutazione del superamento della soglia di punibilità, all'imposta risultante a seguito dell'accertamento con adesione o del concordato fiscale tra amministrazione finanziaria e contribuente. 

Iniziale pretesa solo se maggiormente attendibile
In ogni caso, al fine di potersi discostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e tenere, invece, conto dell'iniziale pretesa tributaria dell'Erario, è comunque necessario che risultino concreti elementi di fatto
che rendano maggiormente attendibile l'iniziale quantificazione dell'imposta dovuta. 
Occorre, in tale contesto, che il giudice fornisca un'adeguata motivazione sulla presenza dei citati concreti elementi di fatto e della maggiore attendibilità dell'originaria pretesa tributaria. 
E' il principio puntualizzato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 19138 del 9 maggio 2014. 

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