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Scostamento dall'accordo solo se motivato

Pubblicato il 10 maggio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In ambito penale, il giudice non risulta vincolato, nella determinazione dell'imposta evasa da ritenersi rilevante ai fini della valutazione del superamento della soglia di punibilità, all'imposta risultante a seguito dell'accertamento con adesione o del concordato fiscale tra amministrazione finanziaria e contribuente. 

Iniziale pretesa solo se maggiormente attendibile
In ogni caso, al fine di potersi discostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e tenere, invece, conto dell'iniziale pretesa tributaria dell'Erario, è comunque necessario che risultino concreti elementi di fatto
che rendano maggiormente attendibile l'iniziale quantificazione dell'imposta dovuta. 
Occorre, in tale contesto, che il giudice fornisca un'adeguata motivazione sulla presenza dei citati concreti elementi di fatto e della maggiore attendibilità dell'originaria pretesa tributaria. 
E' il principio puntualizzato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 19138 del 9 maggio 2014. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 ottobre 2026
CPB 2025-2026 Sanatoria 2019-2023

Versamento ottava rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine ...

Scadenza del 16 ottobre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).