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INPS. Recupero del bonus fiscale sui contributi previdenziali

Pubblicato il 14 maggio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L'INPS con circolare n. 60 del 12 maggio 2014 si è occupato della riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori di cui al D.L. n. 66 del 24 aprile 2014. 
In particolare, ricorda l’Istituto, che per l’anno 2014, l’articolo 1 del decreto riconosce - ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti – un credito così articolato: 
- per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro; 
- in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. 
L’impianto del decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. 
Ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, ha istituito il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66” (consulta anche l’articolo di Edicola: “Bonus di 80 euro in busta paga compensabile con il codice tributo “1655””). 
Il nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo
“rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. 
Chiarisce l’Istituto che, trovando applicazione l’istituto della compensazione ex articolo 17, D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui contributi previdenziali.


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