Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 10112 del 9 maggio 2014 – è ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati.
Diritto di voto
In questo contesto, ai fini della legittimazione al voto, i creditori muniti di diritto di prelazione per i quali sia stata disposta la dilazione sono equiparati, in considerazione della loro soddisfazione non integrale, ai chirografari per la parte residua del credito, ossia nella misura corrispondente alla perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori medesimi conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti.
Accertamento della perdita subita in conseguenza della dilazione
E la determinazione, in concreto, della perdita subita dai creditori privilegiati a causa di questa dilazione del pagamento del loro credito rispetto ai tempi richiesti dalla procedura o dalla liquidazione dei beni sui quali grava il privilegio, costituisce un accertamento che dovrà compiere il giudice del merito. Accertamento che dovrà essere effettuato “sulla scorta anche della relazione giurata di cui all'articolo 160, comma 2, Legge fallimentare, tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati dal privilegio nell'ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché nella disciplina degli interessi di cui agli articoli 54 e 55 della L. fall.”.