I presupposti per la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci ex articolo 2467 del Codice civile rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, sono individuati nell'”eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio” e in una “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Situazioni, ossia, di rischio di insolvenza che possono manifestarsi sia in fase di sturt-up se la società è sottocapitalizzata e quindi vi è pericolo che il rischio di impresa sia trasferito sui terzi creditori, sia in seguito, quando a fronte di perdite i soci, anziché conferire capitale come sarebbe “ragionevole”, effettuino finanziamenti, aumentando l'indebitamento e concorrendo, quindi, con i creditori terzi.
Condizioni di inesigibilità del credito
Ne discende che la condizione di inesigibilità del credito ex articolo 2467 c.c. può essere eccepita dagli amministratori nei confronti del socio finanziatore solo laddove il finanziamento sia stato disposto e il rimborso richiesto in presenza di una situazione di specifica crisi della società.
La disciplina normativa è infatti mirata ad evitare che i soci, non conferendo capitale ma assumendo la veste di creditori vengano a traslare il rischio di impresa sugli altri creditori, così proseguendo l'attività sociale in danno di questi ultimi, che, normalmente, in una tale situazione non sarebbero disponibili ad erogare finanziamenti.
E' quanto puntualizzato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 3621 del 14 marzo 2014.