Ribaltando la decisione resa dai giudici di merito, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 10386 del 13 maggio 2014, ha confermato alcuni atti impositivi in tema di Iva e di imposte sui redditi notificati ad una società di persone a ristretta base familiare.
Nel caso specificamente esaminato, l'amministrazione finanziaria aveva proceduto all'accertamento utilizzando, nell'esercizio dei poteri attribuitigli ex articolo 51, secondo comma, nn. 2 e 7, del DPR n. 633/1972, le
risultanze dei conti correnti bancari intestati ai soci.
Interessi economici della società identificati con quelli dei soci
In particolare, le operazioni di prelevamento ivi riscontrate erano state riferite alla società in considerazione della relazione di parentela esistente tra i soci medesimi, relazione dalla quale era stata presunta la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali a quelli societari.
Respinta, in tale contesto, la posizione sostenuta dalla contribuente secondo cui i movimenti bancari erano serviti per esigenze familiari dei singoli soci; questa posizione, nella specie, non era stata suffragata da alcuna allegazione circa la diversa origine delle entrate.