L’INPS, con messaggio n. 4552 del 12 maggio 2014, ha fornito chiarimenti in merito alle note di rettifica emesse per differenze di importi relativi ai conguagli di cassa integrazione, contratto di solidarietà e CIG in deroga.
In particolare nel messaggio viene spiegato che:
- per ogni autorizzazione e tipologia di CIG si considerano come ore conguagliabili le ore autorizzate meno quelle già conguagliate. In presenza di autorizzazione inesistente o scaduta la procedura considera uguale a “0” le ore conguagliate;
- per le autorizzazioni conguagliate con le denunce mensili, viene calcolato l’importo massimo conguagliabile corrispondente al valore del tetto massimo orario di CIG determinato annualmente moltiplicato per il numero delle ore conguagliabili. Qualora l’importo dichiarato nella denuncia individuale e aggregato per tipologia di CIG è superiore al tetto massimo conguagliabile, la procedura di calcolo non modifica il conguaglio individuale ma genera automaticamente, a livello aziendale, un codice esclusivamente ad uso interno, per tipologia di CIG, avente il significato di eccedenza CIG;
- per le autorizzazioni soggette a contributo addizionale, se l’importo dovuto è assente o inferiore, la procedura di calcolo non modifica l’eventuale conguaglio individuale, ma genera automaticamente, a livello aziendale, un codice ad uso esclusivamente interno.